martedì, ottobre 18, 2011
La norma del 1975 ampliava i poteri della polizia e limitava i casi in cui poteva essere messo sotto accusa il suo operato

PeaceReporter - Nel giorno degli arresti e dei bilanci del post manifestazione degli indignati, il ministro dell'Interno Roberto Maroni è d'accordo con il leader dell'Italia dei valori Antonio Di Pietro di "tornare alla legge Reale. Anzi bisogna fare la 'legge Reale 2'. Contro atti criminali come quelli di Roma. Si devono prevedere arresti e fermi obbligatori e riti direttissimi con pene esemplari". La legge è stata sottoposta a referendum abrogativo nel 1977 che ha avuto esito negativo. Perciò è ancora parte delle norme ancora in vigore.

Secondo l'ex pm "in questa situazione di emergenza" ciò che serve è "un'assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche per creare una legislazione speciale e specifica che introduca figure di reato, aggravamento dei reati e delle pene oggi previste, allargamento del fermo e dell'arresto, riti direttissimi che permettano in pochi giorni di arrivare a sentenza di primo grado". Il ministro degli Interni si compiace della proposta del leader dell'opposizione e per una volta si dichiara "d'accordo".

Di Pietro, così, rispolvera una legge del 1975, battezzata dall'allora ministro della Giustizia Oronzo Reale che in sostanza aumenta i poteri delle forze dell'ordine e diminuiva le possibilità d'imputazione per fronteggiare "atti criminali". La legge, in sostanza, vieta l'uso di passamontagna e caschi durante le manifestazioni e legittima gli agenti a sparare "per impedire delitti di strage, naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata, sequestro di persona". Inoltre, all'articolo 3 si estende la facoltà di ricorrere all'arresto "anche fuori dei casi di flagranza", come invece è previsto dal codice penale. Basta che ci siano "sufficienti indizi di delitto concernenti le armi da guerra o tipo guerra" per sbattere un sospettato in cella, al contrario di quanto accade oggi, in cui nel caso in cui non ci sia flagranza è prevista solo la misura precautelare del fermo, che va poi convalidata dal giudice per le indagini preliminari.

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