giovedì, dicembre 20, 2012
Fabio Tognetti, Centro nazionale per le rinnovabili di Legambiente per greenreport.it  

GreenReport - Partirà il 17 giugno 2013 la riforma del condominio, che prevede anche importanti novità anche per le energie rinnovabili. E' stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 la legge n. 220 dell'11/12/2012 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, che introduce modifiche al codice civile nella disciplina dei condomini. La legge entrerà in vigore solo a giugno del 2013, per permettere di prepararsi alle modifiche e alla loro corretta applicazione. Vediamo nel dettaglio le novità nel campo delle rinnovabili e dell'efficienza.

In base all'art. 5 della legge, sarà possibile, con l'approvazione dell'assemblea condominiale a maggioranza degli intervenuti e con almeno la metà del valore dell'edificio, consentire le innovazioni delle cose comuni aventi come oggetto "le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune."

Altra importante novità è introdotta dall'art. 7. Viene infatti consentita la possibilità di "installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

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