lunedì, febbraio 25, 2013
Lo stabilisce il motu proprio di Benedetto XVI "Normas nonnullas", pubblicato oggi. 
 
Città del Vaticano (AsiaNews) - Nessun elettore può essere escluso, ma può decidere "per gravi motivi" di non partecipare. Terminato il lavoro della Commissione cardinalizia d'indagine sulla fuga di notizie riservate. Gli atti dell'indagine "riservati al prossimo pontefice", ma i tre cardinali che ne facevano parte "potranno esprimere i propri convincimenti durante le Congregazioini generali, vedranno loro con che limite per non violare il segreto sul Rapporto".  Il conclave può avere inizio prima del 15 marzo, se in tal senso deciderà la Congregazione generale. E' la prevista novità introdotta dal Motu proprio di Benedetto XVI "Normas nonnullas"
, pubblicato oggi, che introduce "alcune modifiche" alla legislazione per la Sede vacante e l'elezione del papa. Ma la data di inizio del conclave, anche del prossimo, è decisione di competenza della Congregazione generale, la quale non può essere convocata prima dell'inizio della Sede vacante, cioè dell'1 marzo. In concreto, quel giorno si potrà avere la convocazione, successivamente la riunione della Congregazione "e - ha commentato padre Federico Lombardi, direttore della Sala stampa della Santa Sede - non credo che sarà la prima cosa che decideranno".

Il documento papale è stato al centro del briefing di oggi, illustrato dal vice-camerlengo mons. Luigi Celata, ma nel corso del quale è stato anche comunicata la fine del lavoro della Commissione cardinalizia d'indagine sulla fuga di notizie riservate. I tre cardinali Julián Herranz, Jozef Tomko e Salvatore De Giorgi sono stati ricevuti dal Papa che "ha voluto ringraziarli per il proficuo lavoro svolto, esprimendo soddisfazione per gli esiti dell'indagine. Essa, infatti, ha consentito di rilevare, accanto a limiti e imperfezioni propri della componente umana di ogni istituzione, la generosità, rettitudine e dedizione di quanti lavorano nella Santa Sede a servizio della missione affidata da Cristo al Romano Pontefice. Il Santo Padre ha deciso che gli atti dell'indagine, del cui contenuto solo Sua Santità è a conoscenza, rimangano a disposizione unicamente del nuovo Pontefice". Se gli atti saranno riservati al prossimo papa. "i tre cardinali della Commissione parteciperanno a pieno titolo alle Congregazioni generali, dove ci si confronta anche sui criteri per l'individuazione del candidato all'elezione a papa. E' evidente che anch'essi in questa sede potranno esprimere i propri convincimenti, vedranno loro con che limite per non violare il segreto sul Rapporto". Ed è stato ricordato che anche quanto accade in tale sede vincola i partecipanti al segreto.

Tornando al Motu proprio, è stato ricordato che perché possa essere convocata la Congregazione generale, debbono essere arrivati a Roma tutti i cardinali elettori, esclusi coloro che eventualmente abbiano comunicato che non arriveranno, per motivi di salute o altri. Ciò ha introdotto il tema delle dimissioni del cardinale Keith O'Brien, arcivescovo di St. Andrews e Edimburgo, il quale ha annunciato che non prenderà parte al conclave. In merito, padre Lombardi ha spiegato che Benedetto XVI ha accettato le dimissioni, per raggiunti limiti di età, da arcivescovo. O'Brien resta cardinale e la decisione di essere o meno presente al conclave è esclusivamente sua.

Resta fermo il principio che "nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall'elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 e al n. 75" della "Universi Dominici gregis", cioè in caso di rifiuto di partecipare al conclave o di uscita da esso per motivi si salute o altri "gravi motivi". Solo il papa, ha ricordato mons. Celata, "ha il diritto di deporre un cardinale, cosa peraltro già avvenuta nella storia, e in questo caso la Congregazione generale dei cardinali non può rivedere la sua decisione". Ciò premesso, se il card. O'Brien o altri comunicheranno la loro non partecipazione, la loro assenza non rientrerà nella previsione del n.37 del documento papale, che recita: "Ordino inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, si attendano per quindici giorni interi gli assenti prima di iniziare il Conclave; lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di anticipare l'inizio del Conclave se consta della presenza di tutti i Cardinale elettori, come pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l'inizio dell'elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall'inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all'elezione".

Iniziato il conclave, si stabilisce "che per la valida elezione del Romano Pontefice si richiedono almeno i due terzi dei suffragi, computati sulla base degli elettori presenti e votanti" e che se dopo tre giorni le votazioni non arrivano a un risultato, "sia dedicato un giorno alla preghiera, alla riflessione e al dialogo". Nelle successive votazioni, "avranno voce passiva soltanto i due nomi che nel precedente scrutinio avevano ottenuto il maggior numero di voti, né si potrà recedere dalla disposizione che per la valida elezione, anche in questi scrutini, è richiesta la maggioranza qualificata di almeno due terzi di suffragi dei Cardinali presenti e votanti. In queste votazioni, i due nomi che hanno voce passiva non hanno voce attiva", ossia i due sui quali si va al ballottaggio non possono votare. Estesa, infine, la sanzione della scomunica a coloro che, presenti per vari motivi all'interno del conclave non mantengano il segreto. Tutte le persone "che per qualsivoglia motivo e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell'elezione e, in modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell'elezione stessa, sono obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali elettori: per tale scopo, prima dell'inizio delle operazioni dell'elezione, dovranno prestare giuramento" secondo precise modalità nella consapevolezza che una sua infrazione comporterà "la pena della scomunica «latae sententiae» riservata alla Sede Apostolica". (FP)


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