domenica, marzo 10, 2013
Ecco cosa prevede il Codice del Diritto Canonico nel caso di elezione di un nuovo pontefice

Come è ben noto, l'elezione del nuovo Pontefice della Chiesa Cattolica spetta al collegio cardinalizio, cioè all'insieme di tutti i cardinali, ad esclusione di quelli ultraottantenni che sono decaduti da questo diritto. Lo stesso collegio cardinalizio, inoltre, detiene il governo della Chiesa quando la sede petrina è vacante. Il collegio cardinalizio in funzione elettiva viene chiamato “conclave” (letteralmente chiuso a chiave) a partire dal 1274, quando il papa Gregorio X emanò la costituzione Ubi periculum, che specificava le modalità di elezione del Pontefice. Tale costituzione fu emanata per ridurre i tempi di elezione del Papa: basti pensare che per eleggere lo stesso Gregorio X ci vollero ben tre anni! La costituzione prevedeva che i cardinali elettori dovessero abitare in un unico salone, chiuso da ogni parte (cum clave) in modo che nessuno potesse entrare o uscire. La costituzione inoltre prevedeva una riduzione progressiva dei pasti offerti ai cardinali, al fine di velocizzare l'elezione del Pontefice. “Se poi, Dio non voglia – dice la costituzione Ubi periculum – tre giorni dopo l'ingresso nel conclave non avessero ancora dato alla Chiesa un pastore, nei cinque giorni immediatamente seguenti sia a pranzo che a cena i cardinali si contentino ogni giorno di un solo piatto. Se al termine di questi giorni non fosse ancora avvenuta l'elezione, sia dato loro solo pane, vino ed acqua, fino a che non si arrivi all'elezione”.

Questa modalità di elezione del Pontefice è andata avanti per secoli, fino al 1996, anno in cui Giovanni Paolo II ha emanato la costituzione apostolica Universi dominici gregis, con cui ha apportato delle attenuazioni alle modalità di elezione precedenti: i cardinali non vengono più rinchiusi a chiave – anche se il nome conclave rimane – ma sono alloggiati nella Domus Sanctae Martae, un edificio situato nella Città del Vaticano. Da qui, ogni mattina, vengono trasferiti al Palazzo Apostolico vaticano, dove avvengono le votazioni nella Cappella Sistina, facendo attenzione che durante il tragitto non parlino con nessuno.

Le votazioni si alternano a momenti di preghiera. Il primo giorno, dopo una solenne celebrazione eucaristica, una meditazione e un giuramento, i cardinali procedono ad una prima votazione: per essere eletto, un cardinale deve ricevere almeno due terzi dei voti. Se questa non dà esito positivo, si procede nei giorni successivi ad ulteriori votazioni. In particolare, si effettuano due scrutini al mattino e due al pomeriggio per tre giorni. Se passati i tre giorni ancora non si è eletto il nuovo pontefice, si sospendono le votazioni, per una pausa di preghiera di durata massima di un giorno. Quindi gli scrutini riprendono con le stesse modalità (due al mattino e due al pomeriggio) per un massimo di sette votazioni consecutive. Se ancora non si ha nessun esito positivo, una nuova pausa di preghiera e ancora sette votazioni successive, trascorse le quali, per evitare una situazione di stallo, si cambia modalità di elezione: si procede al ballottaggio dei due nomi più votati, ma bisogna sempre avere i due terzi dei voti.

Avvenuta finalmente l'elezione, il cardinale decano domanda all'eletto se accetta l'elezione, e in caso affermativo gli chiede come vuole essere chiamato. A questo punto il nuovo eletto diventa immediatamente vescovo della Chiesa di Roma e Papa della Chiesa Cattolica.

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