domenica, marzo 17, 2013
Il 16 marzo 2013 scade il termine ultimo per attuare la direttiva europea contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali

di Silvana Arbia 

La ripresa economica sta a cuore a tutti, non solo alle aziende. Ma spesso le imprese, specialmente quelle medie e piccole (PMI), soffrono a causa dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali. Molte addirittura falliscono a causa di questi ritardi, e il mio pensiero va a quegli imprenditori che non hanno trovato possibilitá di sopravvivere non solo come imprese, ma anche come persone fisiche: i suicidi di imprenditori devono far riflettere, come fanno riflettere le gravi conseguenze delle chiusure di imprese per i lavoratori e le loro famiglie. Il mio pensiero va anche alle Imprese Che hanno deciso di Resistere (ICR), nonostante le difficoltà derivanti dalla crisi in atto.

L’UE ha elaborato un apposito piano (“Small Business Act”) per sostenere le piccole e medie imprese che costituiscono un volano importante per la ripresa, introducendo misure dirette ad agevolarne l’accesso al credito e a lottare contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali. Sul secondo aspetto, il 16 marzo 2013 scade per i paesi membri dell’UE il termine ultimo per l’attuazione della direttiva 2011/7/UE del PE e del Consiglio relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La Commissione europea dovrá vigilare sull’attuazione della direttiva e, entro il 16 marzo 2016, dovrá presentare una relazione al PE e al Consiglio. Se la lotta ai ritardi dei pagamenti in questione non sará sufficientemente assicurata dalle autoritá nazionali, l’UE potrá intervenire in base al principio di sussidiarietá. La direttiva si applica a qualsiasi pagamento effettuato a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione. Il termine per i pagamenti é di trenta giorni con possibilitá di fissare un termine diverso ma non superiore a sessanta giorni. Se il termine non é osservato scatta la mora automaticamente senza bisogno di messa in mora. Interessi legali moratori spettano alle imprese creditrici. Al fine di evitare ritardi nelle procedure di recupero, la direttiva indica la mediazione o altre forme alternative all’azione giudiziaria.

L’Italia ha attuato la direttiva in questione mesi prima del termine odierno, con decreto legislativo n.192 del 9/11/2012 (GU n.267 del 15 novembre 2012). L’Italia é stato il primo “grande” paese dell’UE ad attuare la direttiva contro i ritardi nei pagamenti.

Va ricordato che il termine di 30 giorni si applica rigorosamente ai pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione e le deroghe che permettono un termine piú lungo fino a sessanta giorni devono essere pattuite per iscritto. Il tasso di interesse per i pagamenti in mora é dell’8%. Si prevede pure un rimborso forfettario delle spese di recupero, pari a 40 euro.

Diventa estremamente importante l’efficienza e la rapiditá delle procedure di recupero, altrimenti la lotta intrapresa a livello comunitario contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali rischia di non andare nel senso auspicato. Occorrono leggi che prevedono semplificazioni delle procedure, accompagnate da un’evoluzione culturale che riconosce come valide e soddisfacenti le procedure alternative a quelle giudiziarie.

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