martedì, marzo 12, 2013
Se ne se sente parlare sempre più spesso, e molti lo subiscono nell’impotenza. Ma che cos’è il mobbing?

Il termine mobbing origina dal verbo inglese “to mob”, tradotto come “Assalire in massa o in modo tumultuoso, accerchiare, circondare, assediare, attaccare”. Il termine rievoca l’immagine di animali o persone che circondano minacciosamente un membro del gruppo, tendenzialmente per indurlo alla fuga e all’esilio. Nell’ambito delle scienze giuridiche, il mobbing è definito come “l’insieme di atti o azioni che si ripetono per un considerevole periodo di tempo, compiute da uno o più soggetti, che possono essere il datore di lavoro o gli stessi colleghi, nei confronti di un altro lavoratore. Detto comportamento è finalizzato a danneggiare le vittime in modo sistematico e per uno scopo ben preciso. Queste vengono accerchiate ed aggredite intenzionalmente attraverso una strategia comportamentale volta alla distruzione psicologica, sociale e professionale.” (tratto da Jobonline.it”)

Gli atti persecutori si manifestano sottoforma di vessazioni, molestie morali, persecuzioni, abusi, ritorsioni sulle possibilità di carriera e violenze psicologiche di vario tipo. Anche la declassazione immotivata di un lavoratore a funzioni e compiti inferiori al suo ruolo, con conseguente umiliazione e dequalificazione, può rientrare in un’intenzionale manovra di distruzione psicologica, sociale e professionale, ed essere valutata come mobbing. Citare tutte le condizioni che, in un preciso contesto, possono far forma a un comportamento vessatorio sarebbe eccessivamente lungo. L’articolo “Mobbing” di Stefano Spinelli (http://www.personaedanno.it/enciclopedia/mobbing) fornisce un elenco esauriente. Qui, mi limito a citare alcune situazioni frequenti:

1. Spostamento del posto di lavoro illegittimo o ingiustificato.
2. Mutamento di mansioni e obbligo a svolgere compiti dequalificanti.
3. Licenziamento illegittimo.
4. Mancato riconoscimento promozioni, diritto alla partecipazione a corsi di formazione in precedenza concessi.
5. Numerosi cambiamenti di mansioni, indipendentemente dalle necessità dell’azienda.
6. Collocazione in posizione sott’ordinata a colleghi con qualifica inferiore o collocazione in posizione equiparata a colleghi di livello inferiore.
7. Trasferimento di un altro collega nel posto ricoperto fino a quel momento.

Il mobbing può essere realizzato in modo smaccato oppure subdolo, celato sotto una gestione del rapporto di lavoro apparente legittima. Il lavoratore che lo subisce vive la situazione dapprima con un senso di colpa “Se le cose vanno male, io solo ne sono responsabile” per poi scivolare sempre di più nella depressione. I danni psicofisici possono essere ingenti, e, se giudicato colpevole, colui che mette in atto il mobbing è tenuto a risarcire economicamente il dolo perpetrato (pecunia doloris). Il giudice che ha presieduto la causa della signora Sig.ra E.G, presso il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro I grado, 16 novembre 1999, Est. Ciocchetti, ha dichiarato che le pratiche del mobbing hanno l’effetto di: “Intaccare gravemente l’equilibrio psichico del prestatore, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando catastrofe emotiva, depressione e talora persino suicidio".

I danni del mobbing si possono ascrivere in: danno esistenziale, biologico e patrimoniale.
A livello fisico, “la vittima di mobbing accusa sintomi e malesseri a carico di organi o apparati che sono strettamente legati a patologie psico-somatiche, comunemente derivanti dalla depressione reattiva all’ambiente lavorativo o allo stress occupazionale” (H.Ege, op. cit., pag. 94).

Le malattie, sia fisiche che psicologiche, si possono protrarre per lungo tempo o divenire persino irreversibili. Nell’accertamento del danno biologico, vengono coinvolti il medico del lavoro, il medico legale e lo specialista psichiatra.

In Italia il mobbing è un reato ancora ambiguo, non ben inquadrato dalla legge, ma è possibile aggirare l’ostacolo attenendosi alla costituzione vigente. Infatti, ai sensi dell’art. 2087 c.c., intitolato “Tutela delle condizioni di lavoro”: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Inoltre, “il datore di lavoro, per parte sua, vista l’ampiezza dell’obbligo di tutela che gli è imposto dalla norma, sarà responsabile non solo delle condotte di mobbing realizzate direttamente, ma anche di quelle poste in essere dai suoi preposti, essendo in questo caso egli responsabile di non aver vigilato sulla loro condotta, o di averli scelti nonostante adottassero tali comportamenti.” (tratto da Jobonline.it”)

Anche i liberi professionisti, se inquadrati in una formula lavorativa assimilabile a quella di un dipendente, possono subire mobbing e richiedere l’intervento del giudice del lavoro denunciando la violazione dell’art. 2087 c.c.

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