sabato, giugno 15, 2013
Le misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato (Ogm) non autorizzato nei prodotti originari della Cina devono essere mantenute.

GreenReport -  Lo stabilisce l’Ue con apposita decisione di esecuzione – che abroga la precedente del 2011 - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi. La decisione di esecuzione del 2011 prevede un riesame delle misure di emergenza al fine di valutare se continuano a essere necessarie e adeguate all’obiettivo perseguito. Ma dato che – a partire dall’entrata in vigore della decisione – si sono registrate 56 notifiche degli Stati membri al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (Rasff) riguardanti i prodotti provenienti dalla Cina, l’Ue ha deciso per il mantenimento delle misure proprio per impedire l’immissione sul mercato di tali prodotti.

Inoltre, alla luce dell’esperienza acquisita dagli Stati membri durante l’attuazione della decisione del 2011 e delle informazioni raccolte dalla Commissione tra le parti interessate, l’Ue ha adeguato alcuni dei requisiti. In particolare, dai controlli ufficiali condotti dagli Stati membri è emerso che altri prodotti che possono contenere riso vanno aggiunti all’ambito di applicazione della decisione, così da prevedere la possibilità per le autorità competenti di fare controlli fisici su altri prodotti.

Oltre a ciò, alcuni Stati membri hanno sottolineato durante il processo di riesame che i requisiti relativi alla notifica preventiva delle partite non sono pienamente in linea con i requisiti richiesti – da due regolamenti europei – per i controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e di quelli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi.

Il regolamento del 2009 (il numero 669) prevede l’obbligo per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi di compilare una parte del documento comune di entrata all’atto di importare mangimi e alimenti di origine non animale. Parimenti, il regolamento 136/2004, prevede l’obbligo di compilare il documento veterinario comune di entrata all’atto di importare prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione.

Dunque, allo scopo di migliorare l’efficienza dei controlli ufficiali, l’Ue ha allineato i requisiti in materia di notifica preventiva a quelli dei due regolamenti.

Sempre dall’esperienza acquisita è emerso che la maggior parte delle importazioni oggetto della decisione sono prodotti trasformati. In tali casi si considera che la presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato sia distribuita in modo omogeneo in tutta la partita. Sulla base di questi elementi, viene aggiungere un protocollo di campionamento supplementare più adatto a tali prodotti. Del resto, i metodi di campionamento svolgono un ruolo fondamentale ai fini di risultati rappresentativi e confrontabili.

La situazione relativa alla possibile contaminazione dei prodotti a base di riso con linee di riso geneticamente modificato non autorizzato deve continuare a essere regolarmente riesaminata, per valutare se le misure di cui alla presente decisione sono ancora necessarie e adeguate all’obiettivo perseguito e per garantire che la decisione tenga conto dei nuovi sviluppi scientifici e tecnici.

di Eleonora Santucci


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