giovedì, giugno 20, 2013
Nel testo del “decreto del fare”, varato sabato dal Governo, sono state inserite numerose disposizioni idonee a ripristinare la procedura di mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria nella maggior parte delle liti tra privati

di Simona Santullo

Tra le soluzioni proposte dal decreto per risolvere la grave questione dell’efficienza del contenzioso civile vi è quella di ripristinare la mediazione obbligatoria per le controversie civili e commerciali. La mediazione è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dal Decreto Legislativo 28/2010, promulgato dal Governo Berlusconi in attuazione della delega contenuta nella Legge 69/2009, a propria volta recettiva della Direttiva Comunitaria 52/2008, ed è un sistema di risoluzione delle controversie a diritti disponibili alternativo al processo civile. Il legislatore la definisce come quell’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il 24 ottobre 2012, con sentenza 272/2012, la Corte Costituzionale ha annullato per eccesso di delega legislativa l'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, che introduceva l'obbligatorietà della mediazione civile prima di poter adire il giudice ordinario. Alla decisione di incostituzionalità la Corte Costituzionale era pervenuta supponendo che la citata Legge 69/2009 avesse recepito la Direttiva 2008/52/CE senza tracciare uno schema di mediazione pregiudiziale obbligatoria e che dunque il Governo, nel processo di attuazione del medesimo atto di delega, avesse oltrepassato le indicazioni del legislatore delegante, dando adito alla violazione dell’articolo 77 della Carta Costituzionale.

La Corte Costituzionale, tuttavia, riconobbe che la Direttiva 2008/52/CE – da cui è promanata la recettiva legge delega 69/2009, conseguente al Decreto Legislativo 28/2010 – non osta ad un recepimento ad opera del legislatore nazionale di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea, creativo di un modello domestico di mediazione delle liti civili e commerciali formalmente o sostanzialmente obbligatoria. Era dunque rimasta aperta la porta al ripristino della stessa; occorreva solo reintrodurre tale istituto con una legge ordinaria a sé stante.

Su proposta del Guardasigilli Cancellieri è stata nuovamente posta in essere, e stavolta con un atto normativo formalmente autonomo dalla Legge 69/2009 e quindi immune da rischi di incostituzionalità. Nei mesi scorsi vi erano stati segnali favorevoli alla reintroduzione dell’obbligatorietà, basti ricordare la relazione finale dei dieci saggi nominati dal Presidente Napolitano, la recente relazione del Governatore della Banca d’Italia e le stesse dichiarazioni del vice presidente del C.S.M. Vietti. La nuova norma si applicherà decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Una delle priorità di questo governo era quella di trovare una soluzione all’annoso problema dello smaltimento dei contenziosi arretrati in ambito civile, e soprattutto alla lentezza della Giustizia Italiana. Questa misura dovrebbe portare ad una riduzione dei tempi dei procedimenti civili per il suo effetto deflattivo che si stima in un milione di processi in cinque anni.

Indirettamente questo è un prerequisito importante anche per stimolare gli investimenti in Italia. Uno dei motivi per cui gli imprenditori non investono in questo paese è perché la giustizia è lenta, perché per recuperare un credito occorrono anni; tanto per dare qualche numero, noi siamo al 158° posto al mondo nell’indice di efficienza di recupero del credito a causa dei lunghissimi tempi della giustizia e la durata media dei procedimenti civili per il recupero del credito è di 1210 giorni.

Inoltre è un fattore positivo per tutti quei cittadini che non riescono ad avere giustizia in tempi ragionevoli. Secondo la norma infatti, "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione". E’ escluso il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; saranno contenti quanti hanno contrastato l'inserimento di questa materia nella mediazione obbligatoria; ma ancora più contenti saranno i tanti Organismi di Mediazione che avevano investito grandi risorse economiche e umane in questa nuova opportunità.

Dunque il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ha mantenuto la sua parola: nel momento del proprio insediamento a Palazzo Piacentini, sede del Ministero della Giustizia, promise misure straordinarie per l’ottimizzazione e il perfezionamento dei livelli quantitativi e qualitativi della giustizia civile, ed ora, con qualche modifica qua e là, si torna alla mediazione come condizione di procedibilità per ridurre il contenzioso in entrata, anche se c’è ancora da attendere la conversione in legge del decreto da parte del Parlamento.


È presente 1 commento

Anonimo ha detto...

Le riforme di velocizzazione della giustizia, secondo tanti, dovrebbero essere ben altre. La breve esperienza della mediazione obbligatoria in Italia, infatti, non ha dato buoni risultati, per la difficoltà che gli organi di mediazione in concreto hanno avuto e probabilmento avranno (ove l'istituto fosse reintrodotto) nel favorire una soluzione amichevole delle controversie. Tale difficoltà si spiega in parte con l'elevato grado di litigiosità dei cittadini italiani e in parte a motivo della scarsa cooperazione degli avvocati nella procedura mediativa. Ad un avvocato, infatti, conviene andare sempre a processo! Il risultato sarà prevedibilmente quello di un allungamento dei tempi per ottenere giustizia, poiché ai normali tempi che necessita la conclusione del processo si aggiungerà il tempo per espletare la mediazione obbligatoria, dagli esiti - ahimè - prevedibilmente fallimentari.

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