La Cassazione emette una sentenza sul caso di un operaio abruzzese licenziato in quanto si allontanava dalla sua postazione per chattare.
WSI - Datori di lavoro che spiano i loro dipendenti su Facebook, al fine di conoscerli meglio? E' tutto legale. Lo stabilisce la Cassazione, che afferma che il datore di lavoro può anche creare una falsa identità, al fine di controllare se i propri dipendenti stiano lavorando o chattando durante l'orario di lavoro. Questo comportamento da "Grande Fratello" è lecito in quanto non ha "ad oggetto l'attività lavorativa e il suo esatto adempimento, ma l'eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente". Comportamenti illeciti che si sono già "manifestati" in passato.
E' stata questa la sentenza della Cassazione in merito al caso specifico di un operaio abruzzese, che è stato licenziato in quanto si era allontanato dalle presse di una stamperia per chattare per quindici minuti circa.
In questo modo l'operaio ha provocato un danno, in quanto non è riuscito a intervenire "prontamente" nel momento in cui una pressa è rimasta bloccata da una lamiera. Nei giorni seguenti, lo stesso operaio ha chattato su Facebook tramite il suo cellulare.
I giudici supremi hanno confermato il licenziamento del dipendente per giusta causa.
Per avere prova del comportamento dell'operaio, il responsabile del personale dell'azienda abruzzese ha creato "un falso profilo di donna su Facebook" per adescare il dipendente. Il dipendente è stato preso di mira, in quanto la sua propensione a chattare metteva a rischio la sicurezza degli impianti, oltre del lavoro.
Il datore ha difeso lo spionaggio e ha affermato che in nessun modo è stato violato lo statuto dei lavoratori, visto che lo spionaggio stesso mancava "di continuità, anelasticità, invasività e compressione dell'autonomia del lavoratore".
La Cassazione ha dato ragione al datore di lavoro con la sentenza 10955, secondo cui sono tendenzialmente ammissibili i controlli difensivi "occulti" anche "ad opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, in quanto diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo".
Tali attività di controllo e accertamento non devono essere però "eccessivamente invasive", mentre devono sempre rispettare le "garanzie di libertà e dignità dei dipendenti".
I giudici hanno legittimato anche il falso profilo su Facebook, scrivendo che esso "era destinato a riscontrare e sanzionare un comportamento idoneo a ledere il patrimonio aziendale, sotto il profilo del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti"; si è trattato di un "controllo difensivo" adottato a posteriori e sollecitato "dagli episodi occorsi nei giorni precedenti, e cioè dal riscontro della violazione da parte del dipendente della disposizione aziendale che vieta l'uso del telefono cellulare e lo svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di servizio".
Questi controlli, ha affermato la Corte, non sono forme di intercettazione. "E' un principio affermato dalla giurisprudenza penale" che controllare una persona a distanza tramite Gps è una forma "di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile ad attività di intercettazione", soggetta a ferree autorizzazioni e costituisce "piuttosto una attività di investigazione atipica i cui risultati sono senz’altro utilizzabili in sede di formazione del convincimento del giudice".
WSI - Datori di lavoro che spiano i loro dipendenti su Facebook, al fine di conoscerli meglio? E' tutto legale. Lo stabilisce la Cassazione, che afferma che il datore di lavoro può anche creare una falsa identità, al fine di controllare se i propri dipendenti stiano lavorando o chattando durante l'orario di lavoro. Questo comportamento da "Grande Fratello" è lecito in quanto non ha "ad oggetto l'attività lavorativa e il suo esatto adempimento, ma l'eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente". Comportamenti illeciti che si sono già "manifestati" in passato.
E' stata questa la sentenza della Cassazione in merito al caso specifico di un operaio abruzzese, che è stato licenziato in quanto si era allontanato dalle presse di una stamperia per chattare per quindici minuti circa.
In questo modo l'operaio ha provocato un danno, in quanto non è riuscito a intervenire "prontamente" nel momento in cui una pressa è rimasta bloccata da una lamiera. Nei giorni seguenti, lo stesso operaio ha chattato su Facebook tramite il suo cellulare.
I giudici supremi hanno confermato il licenziamento del dipendente per giusta causa.
Per avere prova del comportamento dell'operaio, il responsabile del personale dell'azienda abruzzese ha creato "un falso profilo di donna su Facebook" per adescare il dipendente. Il dipendente è stato preso di mira, in quanto la sua propensione a chattare metteva a rischio la sicurezza degli impianti, oltre del lavoro.
Il datore ha difeso lo spionaggio e ha affermato che in nessun modo è stato violato lo statuto dei lavoratori, visto che lo spionaggio stesso mancava "di continuità, anelasticità, invasività e compressione dell'autonomia del lavoratore".
La Cassazione ha dato ragione al datore di lavoro con la sentenza 10955, secondo cui sono tendenzialmente ammissibili i controlli difensivi "occulti" anche "ad opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, in quanto diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo".
Tali attività di controllo e accertamento non devono essere però "eccessivamente invasive", mentre devono sempre rispettare le "garanzie di libertà e dignità dei dipendenti".
I giudici hanno legittimato anche il falso profilo su Facebook, scrivendo che esso "era destinato a riscontrare e sanzionare un comportamento idoneo a ledere il patrimonio aziendale, sotto il profilo del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti"; si è trattato di un "controllo difensivo" adottato a posteriori e sollecitato "dagli episodi occorsi nei giorni precedenti, e cioè dal riscontro della violazione da parte del dipendente della disposizione aziendale che vieta l'uso del telefono cellulare e lo svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di servizio".
Questi controlli, ha affermato la Corte, non sono forme di intercettazione. "E' un principio affermato dalla giurisprudenza penale" che controllare una persona a distanza tramite Gps è una forma "di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile ad attività di intercettazione", soggetta a ferree autorizzazioni e costituisce "piuttosto una attività di investigazione atipica i cui risultati sono senz’altro utilizzabili in sede di formazione del convincimento del giudice".
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