Per il pagamento del canone Rai vale il criterio della residenza. Per un utente che attiva una fornitura di energia a novembre o dicembre, poi, il pagamento del canone scatterà da gennaio.
WSI - Sono questi alcuni chiarimenti che arrivano dal ministero dello Sviluppo economico, dove si sta lavorando sul decreto attuativo delle nuove regole sul canone Rai, che sarà addebitato nelle bollette a partire da luglio.
“Il canone ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive”.
Detenzione che “si presume nel caso esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza” si legge sul sito canone.rai.it. La presunzione si applica solo alle utenze nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica (cosiddette ‘utenze domestiche residenti’): quindi, solo sulle ‘prime case’.
L’inquilino che è residente in un immobile senza avere l’utenza elettrica intestata dovrà comunque pagare il canone con modalità da stabilire nei decreti attuativi del governo che, al momento, non sono stati ancora predisposti. Il proprietario, invece, dovrà pagare solo per la casa nella quale ha residenza.
Chi non dovrà invece pagarlo?
Anziani over 75 con reddito proprio e del coniuge entro 6.713,98 euro all’anno; i titolari di utenza elettrica per la seconda casa; chi ha comunicato alle Entrate di non avere la tv nel 2016.
Infine, nel question time alla Camera di giovedì scorso, il viceministro all’Economia Enrico Zanetti ha spiegato che dichiarare di avere la tv non farà scattare i controlli per gli anni precedenti.
di Mariangela Tessa
WSI - Sono questi alcuni chiarimenti che arrivano dal ministero dello Sviluppo economico, dove si sta lavorando sul decreto attuativo delle nuove regole sul canone Rai, che sarà addebitato nelle bollette a partire da luglio.
“Il canone ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive”.
Detenzione che “si presume nel caso esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza” si legge sul sito canone.rai.it. La presunzione si applica solo alle utenze nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica (cosiddette ‘utenze domestiche residenti’): quindi, solo sulle ‘prime case’.
L’inquilino che è residente in un immobile senza avere l’utenza elettrica intestata dovrà comunque pagare il canone con modalità da stabilire nei decreti attuativi del governo che, al momento, non sono stati ancora predisposti. Il proprietario, invece, dovrà pagare solo per la casa nella quale ha residenza.
Chi non dovrà invece pagarlo?
Anziani over 75 con reddito proprio e del coniuge entro 6.713,98 euro all’anno; i titolari di utenza elettrica per la seconda casa; chi ha comunicato alle Entrate di non avere la tv nel 2016.
Infine, nel question time alla Camera di giovedì scorso, il viceministro all’Economia Enrico Zanetti ha spiegato che dichiarare di avere la tv non farà scattare i controlli per gli anni precedenti.
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