domenica, ottobre 16, 2011
Particolare eco presso l’opinione pubblica ha avuto la singolare protesta messa in atto dagli utenti di Wikipedia, i quali, come è noto a tutti, hanno oscurato le pagine in lingua italiana della famosa enciclopedia on-line nelle giornate del 4, 5 e 6 ottobre, ottenendo infine la modifica del contestato comma 29 del ddl intercettazioni. L’obbligo di rettifica un’“inaccettabile limitazione della propria libertà ed indipendenza” per Wikipedia?

di Bartolo Salone

Le ragioni del dissenso sono state affidate ad un comunicato del 4 ottobre con cui non meglio precisati “utenti di Wikipedia” hanno spiegato ai loro lettori che l’obbligo imposto dal ddl a tutti i siti informatici (Wikipedia compresa) di inserire gratuitamente ed entro 48 ore dalla richiesta le rettifiche degli interessati (cioè dei soggetti che, dalla pubblicazione di immagini o notizie che li riguardano possano sentirsi offesi nella loro dignità e reputazione), pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7500 a euro 12500, minerebbe alle sue basi la neutralità dell’enciclopedia, costituendo una inaccettabile “limitazione della sua libertà e indipendenza”.

La protesta di Wikipedia ha riscosso tanto successo da indurre la Commissione Giustizia della Camera ad emendare quella che è stata da più parti definita come “norma ammazza-blog”, in modo da circoscrivere l’obbligo di pubblicazione delle rettifiche ai soli quotidiani e periodici on-line registrati. In tal modo, la posizione dei periodici on-line (sempre che abbiano provveduto alla registrazione presso il Tribunale ai sensi dell’art. 5 della legge n. 47/1948) viene equiparata, sotto il profilo delle rettifiche, a quella dei periodici su carta stampata, per i quali l’obbligo di rettifica, a richiesta dell’interessato, è attualmente previsto dall’art. 8 della legge n. 47/1948.

L’emendamento passato in Commissione (si attende però ancora il voto in Aula) è quanto mai opportuno, visto che l’applicazione indiscriminata dell’obbligo di rettifica a tutti i siti internet (fra cui blog e, secondo alcuni, anche social network) avrebbe effettivamente creato qualche problema sia per la brevità del termine in cui la stessa va effettuata (48 ore dalla richiesta) – un’ “eternità” per un direttore di giornale, il quale per professione controlla continuamente la sua corrispondenza, ma troppo poco per un comune utente del web, il quale non è certo tenuto ad accendere il suo pc ogni giorno – sia per l’entità della sanzione (multa fino a 12500 euro), spropositata per l’animatore di un sito amatoriale.

Tuttavia sarebbe un grave errore mettere Wikipedia sullo stesso piano di un qualsiasi altro sito, e ciò per diverse ragioni: le sue dimensioni di carattere mondiale (Wikipedia è tradotta in ben 266 lingue), l’enorme bacino di utenza (centinaia di milioni di frequentatori ogni mese), i finanziamenti provenienti dalle offerte volontarie degli stessi utenti (non dimentichiamo che la Wikimedia Foundation, ente no-profit con sede a San Francisco, che ha il compito di promuovere l’enciclopedia on-line ed altri progetti collegati, gestisce un budget di oltre 10 milioni di dollari). Se da un lato, dunque, l’aver escluso i blog e i siti amatoriali dalla normativa sulle rettifiche appare senz’altro sensato, dall’altro tenere fuori dalla stessa colossi dell’informazione come Wikipedia non sembra affatto ragionevole. Infatti una notizia errata o maliziosamente alterata su Wikipedia è idonea a produrre un danno all’immagine e alla reputazione delle persone sicuramente maggiore rispetto a quello che la medesima notizia potrebbe produrre su un semplice quotidiano on-line, la cui diffusione e il cui bacino di utenza sono immensamente minori. In verità, il mero elemento formale della registrazione al Tribunale, quando si passa dal cartaceo al web, non appare di per sé solo sufficiente ad assicurare soluzioni coerenti con le finalità di tutela che la disciplina intende garantire sull’obbligo di rettifica. Tale elemento andrebbe allora relativizzato e comunque considerato insieme ad altri, come la diffusività o il bacino d’utenza; altrimenti si corre il rischio di lasciar scappare – mi si permetta l’espressione – proprio i pesci più grossi e potenzialmente più “pericolosi”.

Del resto, alcune delle ragioni addotte da Wikipedia nel suo comunicato del 4 ottobre per opporsi all’obbligo di rettifica imposto dal testo, ormai emendato, del comma 29 del ddl intercettazioni non sono delle più convincenti. Altre addirittura rasentano il ridicolo, come quella per cui l’obbligo di pubblicare le smentite contrasterebbe con l’attenzione che un’enciclopedia libera dovrebbe riservare alla verifica delle fonti. A parte il fatto che non sempre nelle voci pubblicate su Wikipedia vi è una puntuale indicazione delle fonti (il che non impedisce però agli utenti c.d. “amministratori” di conservare la relativa pagina, pur inserendo l’indicazione “senza fonte” per mettere i lettori sull’avviso), mi pare fuor di dubbio che l’interessato sia egli stesso “fonte” della notizia che lo riguarda direttamente: anzi, per i fatti e i dati che lo riguardano è fonte diretta, sicuramente più autorevole di tante altre fonti, di seconda o terza mano, che un anonimo wikipediano reperisce chissà dove. Non capisco sinceramente come la pubblicazione di precisazioni o smentite da parte del diretto interessato possa nuocere alla neutralità dell’enciclopedia: al contrario ne garantirebbe la completezza e serietà. Tanto più che la parola ultima spetta ai lettori, i quali, confrontando l’informazione data dall’autore della “voce” consultata con la rettifica del diretto interessato, possono formarsi un’opinione più matura dell’intera vicenda.
Wikipedia si lamenta inoltre del fatto che l’obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni scatterebbe automaticamente, senza che un giudice terzo intervenga previamente a stabilire se l’informazione sia effettivamente falsa od offensiva della reputazione o dell’immagine del richiedente rettifica. Si può però osservare al riguardo che un giudice terzo preposto a questo tipo di valutazioni manca anche nel momento in cui le notizie “sospette” vengono diffuse sul web e, d’altro canto, la funzione della rettifica è proprio quella di attribuire al singolo che si ritenga “leso” di disporre, a difesa del proprio fondamentale diritto alla reputazione, degli stessi strumenti mediatici di cui si è avvalso il (presunto) autore dell’abuso, sì da garantire una posizione di sostanziale “parità” tra i due soggetti in controversia prima ancora che un giudice sia adito. Il diritto di rettifica è riconosciuto dall’ordinamento proprio per garantire i cittadini comuni dallo “strapotere” dei media e non si capisce perché tale principio dovrebbe valere solo per i media tradizionali (stampa e tv) e non anche per il web.

Ancora, si legge nel comunicato del 4 ottobre che i singoli sarebbero in ogni caso tutelati dalla norma penale che punisce la diffamazione (realizzabile attraverso qualsiasi canale, quindi anche via web). Ad essere sinceri, il delitto di diffamazione è di difficilissima perseguibilità sul web, data l’enorme difficoltà, se non l’impossibilità, in moltissimi casi, di individuare i responsabili. Per cui non riporrei troppa fiducia nell’efficacia deterrente del reato di diffamazione per i fatti commessi sul web. A parte questo, si consideri inoltre che il delitto di diffamazione consente di perseguire le sole condotte dolose, cioè quelle caratterizzate dalla intenzione deliberata di offendere l’altrui reputazione. Tante volte però l’inesattezza di una notizia dipende da un semplice errore materiale, da una mera disattenzione o negligenza nel verificare le fonti. In tutti questi casi non si ha diffamazione, ma l’interesse alla rettifica permane, anzi l’esercizio del diritto di rettifica rimane in questi casi il solo strumento giuridico che il singolo possa esperire per tutelare il suo buon nome. Ecco perché i due strumenti, quello penale e quello civilistico della rettifica, non possono essere considerati affatto equivalenti.

Cosa sarebbe cambiato allora per Wikipedia se il comma 29 del ddl intercettazioni non fosse stato modificato? Nient’altro, a dire il vero, se non nominare un direttore responsabile a cui i singoli possano rivolgersi affinché siano pubblicate tempestivamente le loro dichiarazioni di rettifica: per l’ autorevolissima Enciclopedia davvero un’inaccettabile limitazione della propria libertà e indipendenza!

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