mercoledì, marzo 21, 2012
“La democrazia è il governo del popolo, dal popolo, per il popolo” (Abramo Lincoln).

di A. Claudio Bosco

In Italia, sin dall'avvio della nuova fase repubblicana della vita della nazione si registra la funzione centrale svolta dai partiti. All'art. 49, la Costituzione recita: "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale". I partiti politici, strumento di esercizio della politica fondamentale nelle moderne democrazie, consentono innanzitutto la concreta manifestazione del pluralismo politico dei cittadini.

Dieci anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, nel ’58, il primo progetto di legge riguardante il riconoscimento della personalità giuridica dei partiti, la contabilità e i rendiconti dei loro bilanci, insieme alla limitazione delle spese elettorali dei candidati, fu presentato al Senato da Luigi Sturzo. Nella Relazione che l'accompagnava, tra l'altro, si legge: "Una volta stabilito l’obbligo del deposito dello statuto [nella cancelleria del Tribunale competente, ndR] con l’effetto dell’acquisto della personalità giuridica, la discussione sul metodo democratico dei partiti prenderà aspetto concreto in base ad una elaborazione teorica e pratica che non mancherà…".E’ giusto precisare che don Sturzo si riferisce qui alla cosiddetta “democrazia interna” dei partiti. E sul tema è lo stesso senatore a proseguire con cautela, avvisando che “nella fase attuale, è meglio mettere il problema da parte e lasciare che gli studi in merito diano sufficienti indicazioni per un susseguente atto legislativo”.

I primi anni della Repubblica, in verità, erano stati caratterizzati da una sorta di diffidenza – esplicita anche negli studi di dottrina costituzionale - nei confronti di interventi volti a legiferare sulla forma esterna e sull’attività interna dei partiti. L’Assemblea Costituente, infatti, aveva negato l’ ipotesi stessa di discutere sull’aggiunta all’art. 49 di un comma contenente l’obbligo di previsione della regolamentazione giuridica dei partiti e della pubblicità delle loro fonti di finanziamento. Se un’integrazione del genere fosse stata approvata, si sarebbe introdotta una norma «consona a tutto lo spirito della Costituzione» (così l’on. Costantino Mortati). Si optò, com’è noto, per una norma “a fattispecie aperta”, a garanzia della democraticità stessa del sistema partitico.
Quasi mezzo secolo dopo, a fronte dell’evidentissima – e, per i cittadini, assai costosa – “crisi dei partiti”, la Corte Costituzionale, con l'Ordinanza n. 79/2006, ha chiarito quale sia la cornice entro la quale devono mantenersi le interpretazioni che dell'art. 49 possono essere legittimamente formulate: è essenziale, infatti, rilevare che "i partiti politici sono garantiti dalla Carta costituzionale – nella prospettiva dei diritto dei cittadini di associarsi – quali strumenti di rappresentanza di interessi politicamente organizzati; diritto di associazione al quale si ricollega la garanzia del pluralismo".

Si arriva così, nello stesso anno 2006 alla proposta di legge Salvi-Villone (legge numero 42/AS) "Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione", sulla riforma dei partiti stessi. Nella Relazione al disegno di legge, tra le altre cose, leggiamo che "il complesso delle innovazioni che qui si propone parte dalla definizione di «metodo democratico» e dall’introduzione di una anagrafe certificata; si snoda attraverso l’apertura del procedimento di iscrizione, la garanzia di effettiva partecipazione dell’iscritto attraverso modalità del tutto nuove come il voto telematico, o antiche come il voto segreto; si perfeziona con la previsione di istituti di democrazia diretta come il recall degli organi esecutivi e il referendum; si completa con la previsione della giustiziabilità dei diritti dell’iscritto, che possono così trovare tutela presso un soggetto terzo ed imparziale. Con questo si rovescia completamente la situazione in atto, in cui la riduzione oligarchica dei processi decisionali ha come effetti collaterali l’impermeabilità della linea politica nei confronti della base, la quale non possiede strumenti efficaci per influire su quella linea e la sostanziale intangibilità del gruppo dirigente, che dispone di tutti i mezzi utili per autoperpetuarsi".

Riguardo al disegno di legge dei senatori Salvi-Villone, il politologo Luigi Sartori ha rilevato che esso “dispone che i partiti abbiano statuti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (per impedire partiti-lampo escogitati sotto elezioni), e che poi stabilisce (articolo 12, sub 2) che «non è ammissibile la presentazione di una unica lista o di un unico candidato da parte di più di un partito o movimento politico […] Il testo Salvi-Villone già basta a garantire, allora, che il sistema tedesco riesca a decapitare la nostra frammentazione partitica. E va da sé che se una quindicina dei nostri «nanetti» sparissero, l'aggregazione delle forze politiche avverrebbe automaticamente” [1]. Da notare la previsione dell’esercizio della democrazia diretta tramite “la possibilità di votare in ogni caso anche per voto telematico” (art. 7, comma f).

Sull’ importante questione merita di essere menzionata la recente (2011) ripresa dell’idea sturziana di riforma dei partiti da parte di un laboratorio internazionale di lavoro politico, l’Mppu [2]. Esso auspica: l'approvazione di una legge di riforma dei partiti politici che li riconosca quali associazioni di diritto pubblico; il deposito dello statuto; l’ esclusione dalle candidature dei cittadini per i quali siano state pronunciate sentenze definitive di condanna per reati penali o contro la pubblica amministrazione; regole certe di democrazia interna, fra le quali l’obbligatorietà di elezioni primarie per la scelta dei candidati; l'obbligo di presentazione di un bilancio pubblico e trasparente delle entrate e degli impieghi, prioritario rispetto alla previsione di norme che prevedano finanziamenti pubblici.

[1] http://www.corriere.it/editoriali/07_ottobre_24/sartori.shtml
[2]http://www.mppu.org/downloads/doc_download/349-riformare-la-legge-elettorale.html

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