Minori abbandonati: una legge da modificare profondamente per evitare inutili sprechi ed aiutare chi ha bisogno veramente
Intervista al dottor Roberto Thomas, già Procuratore della Repubblica-Vicario presso il tribunale dei minori di Roma
FlipNews - L’infanzia oggi è considerata portatrice di diritti. Si tratta di una conquista maturata lentamente nella storia. Fondamentale il diritto alla famiglia. Ma storicamente sappiamo che a molti bambini questo diritto non è stato, né è oggi, assicurato, per varie ragioni, individuali, economiche, politiche, sociali. Si tratta di una grande questione che coinvolge tutti gli aspetti della vita di una società, nel passato come nel presente. Fondamentale l’identificazione del minore perché lo stato possa intervenire con efficacia nella sua tutela, abbiamo rivolto alcune domande al dottor Roberto Thomas, già Procuratore della Repubblica-Vicario presso il tribunale dei minori di Romae ora docente di Criminologia presso la facoltà di medicina dell’università “La Sapienza” sempre di Roma. Il dottor Thomas per 40 anni si è occupato dei minori ed ha esaminato quasi cinquanta mila casi.
Dottor Thomas, nel suo quotidiano e benemerito lavoro è facile per la Polizia Municipale (insieme alle altre forze di Polizia Generale e cioè quelle composte da organi dipendenti dallo Stato - Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) incontrare dei minori che devono ritenersi abbandonati e, pertanto, bisognosi dell'aiuto pubblico. In concreto, lo stato come interviene?
Due sono i problemi pratici che le forze di polizia locale devono affrontare per attivare il loro intervento di soccorso.
Il primo è l’identificazione del soggetto quale minore di età attraverso i rilievi segnaletici (descrittivi, fotografìci, dattiloscopici e antropometrici). Il secondo è quello dell'interpretazione del contenuto dell'art. 403 del nostro codice civile che giustifica siffatto intervento, mediante un provvedimento coattivo.
Per quel che riguarda l’identificazione dell'età minore, occorrerà condurre il soggetto, privo di un valido documento di riconoscimento e che si dichiara minore, ad effettuare i rilievi segnaletici foto-dattilo- scopici presso gli uffici competenti delle singole questure, non essendo, in generale, i Comandi dei Corpi di Polizia Municipale provvisti di un autonomo servizio segnaletico. Il riscontro dei vari cartellini segnaletici potrebbe dare, qualora fosse positivo e conforme a quello di identifìcazioni precedenti, un primo orientamento sull'età del soggetto. Quindi l'agente della Polizia Municipale dovrà sempre accompagnare colui che si dichiara minore (anche nel caso che il precedente riscontro dattiloscopico lo faccia risultare maggiorenne) in un pronto soccorso ospedaliero e farsi rilasciare un referto del medico, attestante che la persona visitata è inferiore degli anni diciotto.
Qual’è il margine di attendibilità sull’età hanno i referti medici?
Purtroppo la visita antropometrica, che è basata sostanzialmente sulla configurazione delle principali ossa (in particolare quella del polso e delle arcate dentarie) non fornisce risultati sicuri della corrispondenza esatta con l'età anagrafìca, sia perché spesso, prudenzialmente, non sono usati mezzi radiografìci nel caso, ad esempio, delle ragazzine che potrebbero essere incinte a loro insaputa, e, pertanto, ricevere un danno irreparabile al feto a causa dei raggi, sia perché i dati scientifìci più aggiornati (con esami condotti da professori di medicina legale e l'uso di una miriade di radiografìe su tutto il corpo) inducono ad un margine di errore, rispetto all'età anagrafica, di circa un anno in più o in meno (in altre parole un soggetto di diciotto potrebbe avere, come risultato dell’esame antropometrico, diciassette ovvero diciannove anni).
Per tali motivi i medici ospedalieri, sovente, stileranno un referto di età antropometrica oscillante fra un valore minimo ed uno massimo, rilevata l'impossibilità assoluta di un termine univoco al di sotto o al di sopra della maggiore età (ad esempio "soggetto di età fra i sedici e i diciannove anni", oppure "fra i diciassette e i venti anni"). In tali ipotesi di dubbio, l'operante della Polizia Municipale dovrà ritenere prevalente - per il principio generale del favor minoris, che permea l'intera legislazione minorile nazionale ed internazionale - quello inferiore, qualora corrisponda alla minore età.
Per quanto concerne la salute del minore?
Pur nelle ipotesi di evidenza dell'apparenza dell'età minore -ad esempio quella del neonato in braccio alla (presunta) madre mendicante -, è sempre obbligatoria la visita medica presso l'ospedale, non tanto per l'accertamento antropometrico dell'età, bensì per quello del suo generale stato di salute (o, eventualmente, attraverso il D.N.A. con l'analisi del sangue, da autorizzarsi sempre espressamente con decreto motivato del pubblico ministero minorile, al fine di conoscere l'effettiva maternità o lo stato di assunzione di sostanze dopanti che rendono il bambino perennemente addormentato). Del resto anche l'obbligo della visita antropometrica, in tutti gli altri casi, è volto, oltre che allo stabilire la minore età, anche all'accertamento delle condizioni oggettive relative alla sanità personale del soggetto, al fine di accertare, ad esempio, la mancanza di malattie infettive che renderebbero assolutamente impraticabile il collocamento del minore presso una casa famiglia, al fine della tutela della salute degli altri residenti.
Una volta raggiunta la consapevolezza della minore età del soggetto, attraverso il referto antropometrico dell'ospedale, quali sono gli ulteriori passi per la tutela del minore?
Recita l'art. 403: "INTERVENTO DELLA PUBBLICA AUTORITA' A FAVORE DEI MINORI. - Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza, o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione."
Come si vede l’ articolo affida un potere assai ampio e delicato alla "pubblica autorità" che deve essere gestito, nella prassi, da una stretta collaborazione fra le varie forze di polizia (tra cui si annovera quella locale) e i servizi sociali territoriali (che sono "gli organi di protezione dell'infanzia"), al fine di avviare il minore, in stato di grave disagio, mediante una preliminare delibazione degli elementi di fatto disponibili, presso un centro di pronta accoglienza sul territorio (normalmente una casa famiglia) o presso terze persone (generalmente parenti idonei).
La Polizia Municipale, dopo aver affidato il minore, bisognoso di urgente aiuto, ad una casa famiglia (indicatagli, di norma, dal servizio sociale o, nelle città più grandi, dagli operatori specializzati di un centralino telefonico- sempre reperibile - del pronto intervento minori del comune) o a terze persone idonee, mediante un formale verbale, fìrmato dal responsabile della predetta o dai parenti collocatari, lo trasmette, insieme all'indicazione degli elementi probatori raccolti preliminarmente, e le sue osservazioni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di pertinenza. Nel testo contenuto nell'art. 403 del codice non è previsto un termine massimo per la trasmissione di siffatti atti ma, la situazione di urgenza della tutela del minore, consiglia di farlo nel più breve tempo possibile.
Una volta pervenuti alla procura della Repubblica il verbale e la rimanente documentazione, cosa succede?
Ricevuta dalla polizia locale l'informativa relativa al minore in situazione di grave pericolo, la Procura della Repubblica formulerà successivamente - ma sempre in tempi brevissimi che, pur in assenza di una espressa previsione normativa, per analogia con la normativa penale in tema di convalida dell'arresto e del fermo, non dovrebbe essere superiore alle quarantotto ore dalla ricezione dell'informativa di polizia - un ricorso contenente delle richieste motivate di provvedimenti di tutela del minore al corrispondente Tribunale, una volta acquisiti ulteriori dati sulla situazione del minore, soprattutto procedendo alla sua audizione (qualora il predetto abbia un'età che lo permetta in base ad "un sufficiente discernimento", come recita l'art. 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo) e a quella di eventuali nuovi testimoni.
Qualora siano reperibili, i genitori ne devono essere informati?
Normalmente la Polizia locale che prende un provvedimento di inserimento coattivo di un soggetto minore presso una casa famiglia o altre persone idonee, deve avvisare i genitori della collocazione del predetto, salvo casi particolarmente gravi (ad esempio quello degli abusi sessuali di un padre sulla propria fìglia), in cui si potrà demandare alla decisione del Pubblico Ministero, presso il Tribunale per i minorenni, la proibizione cautelativa del diritto di visita.
A sua volta il Tribunale per i minorenni, sul ricorso presentato dal Pubblico Ministero, emetterà un decreto di sospensione o decadenza della potestà genitoriale, ovvero, nei casi più gravi, una sentenza di adottabilità del minore, facendosi carico in tal maniera, a "provvedere in modo defìnitivo alla sua protezione ".
Come si vede, c’è un delicato provvedimento di provvisorio collocamento del minore, di natura urgente e cautelare - che ne limita temporaneamente la potestà genitoriale, e conseguentemente restringe la sua libertà personale di vivere insieme alla propria famiglia,- preso sotto la diretta responsabilità dell'agente operante della Polizia Municipale, previa la consultazione dei servizi sociali territoriali. Nulla vieta (pur nel silenzio della norma) che si possa anche interpellare per un consiglio lo stesso Pubblico Ministero minorile - al quale poi si dovrà inviare l'informativa con il verbale di collocamento, come già ricordato - prima di attivare il provvedimento ex art. 403 del codice civile o un confronto di idee, anche semplicemente con una telefonata al Sostituto Procuratore minorile di turno urgente, sempre reperibile, a differenza di alcuni servizi sociali che tale reperibilità ininterrotta non contemplano, potrà giovare ad una migliore comprensione del caso concreto da parte dell'agente operante di polizia locale, nell'interesse proprio dello stesso minore.
A fronte della forte immigrazione proveniente dai paesi extraeuropei, principalmente dal Nord Africa, qual è il comportamento delle autorità italiane nell’identificazione dei minorenni ed il loro trattamento?
Negli ultimi tempi, a seguito delle gravi crisi politiche dei territori dell'Africa che si affacciano sul Mediterraneo, si è verificato il massiccio fenomeno dei minori stranieri non accompagnati (dai loro genitori) che, quasi quotidianamente, approdano sulle nostre coste, dopo un terribile viaggio a bordo delle "carrette del mare' '.
Il problema più grave che le autorità italiane affrontano è quello di identificare i veri minori (per i quali, in generale non è prevista, se irregolari, la loro espulsione dal territorio nazionale, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi, ma che devono essere accolti in una casa famiglia in quanto in stato di abbandono per la mancanza dei loro genitori sul territorio italiano) da quelli che dichiaravano il falso sulla loro età, poiché maggiorenni stranieri irregolari, soggetti, pertanto, ad espulsione. La conseguenza di ciò è che attualmente si trovano ricoverati presso le case famiglie un gran numero di extra comunitari irregolari maggiorenni (che hanno ricevuto un frettoloso referto medico dubbioso sulla loro età, quale “età compresa tra i sedici e i venti due anni”), che incidono gravemente sul bilancio degli enti locali, che devono corrispondere ricche rette giornaliere alle singole case famiglia (anche per permanenze di pochi minuti, in quanto, come è noto, queste non sono dotate di sbarre come i carceri, e quindi i soggetti ricoverati possono liberamente lasciare le predette, magari per essere intercettati dopo pochi giorni nuovamente dalla Polizia Municipale, che eseguite le dispendiose operazioni dei rilievi fotodattilo-scopici e della visita medica, dopo lunghe ore d'attesa nei pronto soccorso ospedalieri con priorità "bianca", riportano il presunto minore nella stessa casa famiglia a cui si era allontanato in precedenza, e così per ripetute volte, in un circolo vizioso senza fine, che rende legittimamente demotivati gli operanti della Polizia Municipale (e delle altre forze di Polizia Generale).
Quindi, le gravi difficoltà oggettive, di natura scientifica, che sono già state rilevate in ordine ad un accertamento antropometrico veritiero e conforme all'età anagrafica, e le negative ricadute sia sulla spesa pubblica che sul morale delle forze di Polizia, dovrebbero indurre il Legislatore ad una modifica dell'art. 403 del codice civile "a costo zero", che anzi farebbe risparmiare molto denaro ai bilanci locali, selezionando gli interventi di protezione verso i soggetti veramente bisognosi dell'aiuto pubblico. Ci sono delle proposte legislative in tal senso?
Basterebbe - è questa la nostra proposta di modifica legislativa - aggiungere alla rubrica dell'art. 403
del codice civile le parole" inferiori ai quattordici anni ", la quale, così modificata, risulterebbe leggersi “Interventi della Pubblica Autorità a favore dei minori di quattordici anni”. In tal maniera la percentuale degli attuali assistiti presso le case famiglie discenderebbe vorticosamente, con grosso risparmio economico per gli esausti bilanci degli enti locali e gli accertamenti medici antropometrici sarebbero enormemente facilitati da un limite massimo di età assai vicino ad una fanciullezza facilmente riconoscibile. Nello stesso tempo gli interventi di aiuto e sostegno sarebbero maggiormente mirati, anche nella loro ampiezza, ai soggetti sicuramente più deboli. Per quel che concerne gli altri minori (e cioè quelli tra i quattordici e i diciotto anni), essi non dovrebbero essere espulsi, se irregolari, così come è attualmente secondo la vigente normativa, ma potrebbero circolare liberi sul nostro territorio nazionale, se rispettosi delle leggi e, facoltativamente - non obbligatoriamente, come capita ora - essere aiutati dalla pubblica autorità, su loro espressa richiesta, e nei limiti dei posti disponibili nelle case famiglia.
In questa maniera crediamo che, senza abolire la nostra credibilità internazionale, come Stato democratico basato sull'accoglienza di tutti gli stranieri minorenni, si possa perseguire, in concreto, l'interesse dei minori più deboli, e , pertanto, più bisognosi dell'aiuto pubblico, investendo, altresì, il cospicuo risparmio dei bilanci locali in servizi necessari alle collettività di pertinenza.
FlipNews - L’infanzia oggi è considerata portatrice di diritti. Si tratta di una conquista maturata lentamente nella storia. Fondamentale il diritto alla famiglia. Ma storicamente sappiamo che a molti bambini questo diritto non è stato, né è oggi, assicurato, per varie ragioni, individuali, economiche, politiche, sociali. Si tratta di una grande questione che coinvolge tutti gli aspetti della vita di una società, nel passato come nel presente. Fondamentale l’identificazione del minore perché lo stato possa intervenire con efficacia nella sua tutela, abbiamo rivolto alcune domande al dottor Roberto Thomas, già Procuratore della Repubblica-Vicario presso il tribunale dei minori di Romae ora docente di Criminologia presso la facoltà di medicina dell’università “La Sapienza” sempre di Roma. Il dottor Thomas per 40 anni si è occupato dei minori ed ha esaminato quasi cinquanta mila casi.
Dottor Thomas, nel suo quotidiano e benemerito lavoro è facile per la Polizia Municipale (insieme alle altre forze di Polizia Generale e cioè quelle composte da organi dipendenti dallo Stato - Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) incontrare dei minori che devono ritenersi abbandonati e, pertanto, bisognosi dell'aiuto pubblico. In concreto, lo stato come interviene?
Due sono i problemi pratici che le forze di polizia locale devono affrontare per attivare il loro intervento di soccorso.
Il primo è l’identificazione del soggetto quale minore di età attraverso i rilievi segnaletici (descrittivi, fotografìci, dattiloscopici e antropometrici). Il secondo è quello dell'interpretazione del contenuto dell'art. 403 del nostro codice civile che giustifica siffatto intervento, mediante un provvedimento coattivo.
Per quel che riguarda l’identificazione dell'età minore, occorrerà condurre il soggetto, privo di un valido documento di riconoscimento e che si dichiara minore, ad effettuare i rilievi segnaletici foto-dattilo- scopici presso gli uffici competenti delle singole questure, non essendo, in generale, i Comandi dei Corpi di Polizia Municipale provvisti di un autonomo servizio segnaletico. Il riscontro dei vari cartellini segnaletici potrebbe dare, qualora fosse positivo e conforme a quello di identifìcazioni precedenti, un primo orientamento sull'età del soggetto. Quindi l'agente della Polizia Municipale dovrà sempre accompagnare colui che si dichiara minore (anche nel caso che il precedente riscontro dattiloscopico lo faccia risultare maggiorenne) in un pronto soccorso ospedaliero e farsi rilasciare un referto del medico, attestante che la persona visitata è inferiore degli anni diciotto.
Qual’è il margine di attendibilità sull’età hanno i referti medici?
Purtroppo la visita antropometrica, che è basata sostanzialmente sulla configurazione delle principali ossa (in particolare quella del polso e delle arcate dentarie) non fornisce risultati sicuri della corrispondenza esatta con l'età anagrafìca, sia perché spesso, prudenzialmente, non sono usati mezzi radiografìci nel caso, ad esempio, delle ragazzine che potrebbero essere incinte a loro insaputa, e, pertanto, ricevere un danno irreparabile al feto a causa dei raggi, sia perché i dati scientifìci più aggiornati (con esami condotti da professori di medicina legale e l'uso di una miriade di radiografìe su tutto il corpo) inducono ad un margine di errore, rispetto all'età anagrafica, di circa un anno in più o in meno (in altre parole un soggetto di diciotto potrebbe avere, come risultato dell’esame antropometrico, diciassette ovvero diciannove anni).
Per tali motivi i medici ospedalieri, sovente, stileranno un referto di età antropometrica oscillante fra un valore minimo ed uno massimo, rilevata l'impossibilità assoluta di un termine univoco al di sotto o al di sopra della maggiore età (ad esempio "soggetto di età fra i sedici e i diciannove anni", oppure "fra i diciassette e i venti anni"). In tali ipotesi di dubbio, l'operante della Polizia Municipale dovrà ritenere prevalente - per il principio generale del favor minoris, che permea l'intera legislazione minorile nazionale ed internazionale - quello inferiore, qualora corrisponda alla minore età.
Per quanto concerne la salute del minore?
Pur nelle ipotesi di evidenza dell'apparenza dell'età minore -ad esempio quella del neonato in braccio alla (presunta) madre mendicante -, è sempre obbligatoria la visita medica presso l'ospedale, non tanto per l'accertamento antropometrico dell'età, bensì per quello del suo generale stato di salute (o, eventualmente, attraverso il D.N.A. con l'analisi del sangue, da autorizzarsi sempre espressamente con decreto motivato del pubblico ministero minorile, al fine di conoscere l'effettiva maternità o lo stato di assunzione di sostanze dopanti che rendono il bambino perennemente addormentato). Del resto anche l'obbligo della visita antropometrica, in tutti gli altri casi, è volto, oltre che allo stabilire la minore età, anche all'accertamento delle condizioni oggettive relative alla sanità personale del soggetto, al fine di accertare, ad esempio, la mancanza di malattie infettive che renderebbero assolutamente impraticabile il collocamento del minore presso una casa famiglia, al fine della tutela della salute degli altri residenti.
Una volta raggiunta la consapevolezza della minore età del soggetto, attraverso il referto antropometrico dell'ospedale, quali sono gli ulteriori passi per la tutela del minore?
Recita l'art. 403: "INTERVENTO DELLA PUBBLICA AUTORITA' A FAVORE DEI MINORI. - Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza, o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione."
Come si vede l’ articolo affida un potere assai ampio e delicato alla "pubblica autorità" che deve essere gestito, nella prassi, da una stretta collaborazione fra le varie forze di polizia (tra cui si annovera quella locale) e i servizi sociali territoriali (che sono "gli organi di protezione dell'infanzia"), al fine di avviare il minore, in stato di grave disagio, mediante una preliminare delibazione degli elementi di fatto disponibili, presso un centro di pronta accoglienza sul territorio (normalmente una casa famiglia) o presso terze persone (generalmente parenti idonei).
La Polizia Municipale, dopo aver affidato il minore, bisognoso di urgente aiuto, ad una casa famiglia (indicatagli, di norma, dal servizio sociale o, nelle città più grandi, dagli operatori specializzati di un centralino telefonico- sempre reperibile - del pronto intervento minori del comune) o a terze persone idonee, mediante un formale verbale, fìrmato dal responsabile della predetta o dai parenti collocatari, lo trasmette, insieme all'indicazione degli elementi probatori raccolti preliminarmente, e le sue osservazioni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di pertinenza. Nel testo contenuto nell'art. 403 del codice non è previsto un termine massimo per la trasmissione di siffatti atti ma, la situazione di urgenza della tutela del minore, consiglia di farlo nel più breve tempo possibile.
Una volta pervenuti alla procura della Repubblica il verbale e la rimanente documentazione, cosa succede?
Ricevuta dalla polizia locale l'informativa relativa al minore in situazione di grave pericolo, la Procura della Repubblica formulerà successivamente - ma sempre in tempi brevissimi che, pur in assenza di una espressa previsione normativa, per analogia con la normativa penale in tema di convalida dell'arresto e del fermo, non dovrebbe essere superiore alle quarantotto ore dalla ricezione dell'informativa di polizia - un ricorso contenente delle richieste motivate di provvedimenti di tutela del minore al corrispondente Tribunale, una volta acquisiti ulteriori dati sulla situazione del minore, soprattutto procedendo alla sua audizione (qualora il predetto abbia un'età che lo permetta in base ad "un sufficiente discernimento", come recita l'art. 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo) e a quella di eventuali nuovi testimoni.
Qualora siano reperibili, i genitori ne devono essere informati?
Normalmente la Polizia locale che prende un provvedimento di inserimento coattivo di un soggetto minore presso una casa famiglia o altre persone idonee, deve avvisare i genitori della collocazione del predetto, salvo casi particolarmente gravi (ad esempio quello degli abusi sessuali di un padre sulla propria fìglia), in cui si potrà demandare alla decisione del Pubblico Ministero, presso il Tribunale per i minorenni, la proibizione cautelativa del diritto di visita.
A sua volta il Tribunale per i minorenni, sul ricorso presentato dal Pubblico Ministero, emetterà un decreto di sospensione o decadenza della potestà genitoriale, ovvero, nei casi più gravi, una sentenza di adottabilità del minore, facendosi carico in tal maniera, a "provvedere in modo defìnitivo alla sua protezione ".
Come si vede, c’è un delicato provvedimento di provvisorio collocamento del minore, di natura urgente e cautelare - che ne limita temporaneamente la potestà genitoriale, e conseguentemente restringe la sua libertà personale di vivere insieme alla propria famiglia,- preso sotto la diretta responsabilità dell'agente operante della Polizia Municipale, previa la consultazione dei servizi sociali territoriali. Nulla vieta (pur nel silenzio della norma) che si possa anche interpellare per un consiglio lo stesso Pubblico Ministero minorile - al quale poi si dovrà inviare l'informativa con il verbale di collocamento, come già ricordato - prima di attivare il provvedimento ex art. 403 del codice civile o un confronto di idee, anche semplicemente con una telefonata al Sostituto Procuratore minorile di turno urgente, sempre reperibile, a differenza di alcuni servizi sociali che tale reperibilità ininterrotta non contemplano, potrà giovare ad una migliore comprensione del caso concreto da parte dell'agente operante di polizia locale, nell'interesse proprio dello stesso minore.
A fronte della forte immigrazione proveniente dai paesi extraeuropei, principalmente dal Nord Africa, qual è il comportamento delle autorità italiane nell’identificazione dei minorenni ed il loro trattamento?
Negli ultimi tempi, a seguito delle gravi crisi politiche dei territori dell'Africa che si affacciano sul Mediterraneo, si è verificato il massiccio fenomeno dei minori stranieri non accompagnati (dai loro genitori) che, quasi quotidianamente, approdano sulle nostre coste, dopo un terribile viaggio a bordo delle "carrette del mare' '.
Il problema più grave che le autorità italiane affrontano è quello di identificare i veri minori (per i quali, in generale non è prevista, se irregolari, la loro espulsione dal territorio nazionale, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi, ma che devono essere accolti in una casa famiglia in quanto in stato di abbandono per la mancanza dei loro genitori sul territorio italiano) da quelli che dichiaravano il falso sulla loro età, poiché maggiorenni stranieri irregolari, soggetti, pertanto, ad espulsione. La conseguenza di ciò è che attualmente si trovano ricoverati presso le case famiglie un gran numero di extra comunitari irregolari maggiorenni (che hanno ricevuto un frettoloso referto medico dubbioso sulla loro età, quale “età compresa tra i sedici e i venti due anni”), che incidono gravemente sul bilancio degli enti locali, che devono corrispondere ricche rette giornaliere alle singole case famiglia (anche per permanenze di pochi minuti, in quanto, come è noto, queste non sono dotate di sbarre come i carceri, e quindi i soggetti ricoverati possono liberamente lasciare le predette, magari per essere intercettati dopo pochi giorni nuovamente dalla Polizia Municipale, che eseguite le dispendiose operazioni dei rilievi fotodattilo-scopici e della visita medica, dopo lunghe ore d'attesa nei pronto soccorso ospedalieri con priorità "bianca", riportano il presunto minore nella stessa casa famiglia a cui si era allontanato in precedenza, e così per ripetute volte, in un circolo vizioso senza fine, che rende legittimamente demotivati gli operanti della Polizia Municipale (e delle altre forze di Polizia Generale).
Quindi, le gravi difficoltà oggettive, di natura scientifica, che sono già state rilevate in ordine ad un accertamento antropometrico veritiero e conforme all'età anagrafica, e le negative ricadute sia sulla spesa pubblica che sul morale delle forze di Polizia, dovrebbero indurre il Legislatore ad una modifica dell'art. 403 del codice civile "a costo zero", che anzi farebbe risparmiare molto denaro ai bilanci locali, selezionando gli interventi di protezione verso i soggetti veramente bisognosi dell'aiuto pubblico. Ci sono delle proposte legislative in tal senso?
Basterebbe - è questa la nostra proposta di modifica legislativa - aggiungere alla rubrica dell'art. 403
del codice civile le parole" inferiori ai quattordici anni ", la quale, così modificata, risulterebbe leggersi “Interventi della Pubblica Autorità a favore dei minori di quattordici anni”. In tal maniera la percentuale degli attuali assistiti presso le case famiglie discenderebbe vorticosamente, con grosso risparmio economico per gli esausti bilanci degli enti locali e gli accertamenti medici antropometrici sarebbero enormemente facilitati da un limite massimo di età assai vicino ad una fanciullezza facilmente riconoscibile. Nello stesso tempo gli interventi di aiuto e sostegno sarebbero maggiormente mirati, anche nella loro ampiezza, ai soggetti sicuramente più deboli. Per quel che concerne gli altri minori (e cioè quelli tra i quattordici e i diciotto anni), essi non dovrebbero essere espulsi, se irregolari, così come è attualmente secondo la vigente normativa, ma potrebbero circolare liberi sul nostro territorio nazionale, se rispettosi delle leggi e, facoltativamente - non obbligatoriamente, come capita ora - essere aiutati dalla pubblica autorità, su loro espressa richiesta, e nei limiti dei posti disponibili nelle case famiglia.
In questa maniera crediamo che, senza abolire la nostra credibilità internazionale, come Stato democratico basato sull'accoglienza di tutti gli stranieri minorenni, si possa perseguire, in concreto, l'interesse dei minori più deboli, e , pertanto, più bisognosi dell'aiuto pubblico, investendo, altresì, il cospicuo risparmio dei bilanci locali in servizi necessari alle collettività di pertinenza.
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