Fipe: "un provvedimento che fa chiarezza. efficacia da verificare per l'attività di vendita"
Un decreto importante per la tutela delle nostre città, dei giovani e che aiuta a chiarire meglio la differenza tra somministrazione e vendita di alcolici, aspetto sul quale servirà lavorare ulteriormente. Questa la posizione della Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi espressa in audizione alla Camera davanti alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge Sicurezza che, tra le norme contenute, conferma in via definitiva il divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori di 18 anni .
“Si tratta di un provvedimento che apprezziamo perché si pone in perfetta linea con l'impegno della nostra Federazione nel percorso di lotta all'abusivismo e alla difesa della legalità che da sempre perseguiamo - commenta Aldo Cursano, Vicepresidente Vicario di Fipe – I pubblici esercizi vivono infatti in prima linea le situazioni di degrado e insicurezza delle nostre città e questo provvedimento fornisce una prima risposta al contrasto di tali fenomeni per una migliore convivenza sociale”.
Il Decreto fa anche chiarezza su una materia complessa e delicata, sia per la tutela dei giovani che per evitare un crescente contenzioso tra controllati e controllori.
“Bisogna tuttavia precisare che la possibilità dei Sindaci di limitare gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in determinate zone necessita del giusto coinvolgimento delle categorie interessate e del contemperamento di interessi tra attività economiche e sicurezza pubblica. A tal proposito il riferimento all'art. 100 Tulps limita nei fatti l'applicazione delle sanzioni in tema di orari esclusivamente agli esercizi muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza, ovvero i pubblici esercizi, lasciando fuori tutti gli altri esercizi commerciali che in ogni caso vendono e svendono alcolici, come ad esempio i negozi aperti 24 ore su 24. Sarebbe opportuno prevedere una sanzione generale per la violazione di tali limiti come già previsto nelle sanzioni ora in vigore, eliminando il riferimento all'articolo 1oo citato".
Secondo Fipe restano pertanto ancora due punti in sospeso: "Premesso che Fipe apprezza il fatto che sia stato definito una volta per tutte il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, permangono due questioni su cui lavorare - commenta Cursano -. Da un lato le sanzioni, che sotto i 16 anni restano penali solo per la somministrazione. In secondo luogo resta da valutare l'effettiva efficacia delle norme nei confronti di un'attività, quella di vendita, come ad esempio nei minimarket presenti nei centri storici, che si realizza molto rapidamente e quindi risulta di difficile repressione, a meno che non venga sanzionata anche la semplice messa a disposizione delle bevande sugli scaffali di vendita oltre l’orario, come proposto da Fipe".
Un decreto importante per la tutela delle nostre città, dei giovani e che aiuta a chiarire meglio la differenza tra somministrazione e vendita di alcolici, aspetto sul quale servirà lavorare ulteriormente. Questa la posizione della Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi espressa in audizione alla Camera davanti alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge Sicurezza che, tra le norme contenute, conferma in via definitiva il divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori di 18 anni .
“Si tratta di un provvedimento che apprezziamo perché si pone in perfetta linea con l'impegno della nostra Federazione nel percorso di lotta all'abusivismo e alla difesa della legalità che da sempre perseguiamo - commenta Aldo Cursano, Vicepresidente Vicario di Fipe – I pubblici esercizi vivono infatti in prima linea le situazioni di degrado e insicurezza delle nostre città e questo provvedimento fornisce una prima risposta al contrasto di tali fenomeni per una migliore convivenza sociale”.
Il Decreto fa anche chiarezza su una materia complessa e delicata, sia per la tutela dei giovani che per evitare un crescente contenzioso tra controllati e controllori.
“Bisogna tuttavia precisare che la possibilità dei Sindaci di limitare gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in determinate zone necessita del giusto coinvolgimento delle categorie interessate e del contemperamento di interessi tra attività economiche e sicurezza pubblica. A tal proposito il riferimento all'art. 100 Tulps limita nei fatti l'applicazione delle sanzioni in tema di orari esclusivamente agli esercizi muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza, ovvero i pubblici esercizi, lasciando fuori tutti gli altri esercizi commerciali che in ogni caso vendono e svendono alcolici, come ad esempio i negozi aperti 24 ore su 24. Sarebbe opportuno prevedere una sanzione generale per la violazione di tali limiti come già previsto nelle sanzioni ora in vigore, eliminando il riferimento all'articolo 1oo citato".
Secondo Fipe restano pertanto ancora due punti in sospeso: "Premesso che Fipe apprezza il fatto che sia stato definito una volta per tutte il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, permangono due questioni su cui lavorare - commenta Cursano -. Da un lato le sanzioni, che sotto i 16 anni restano penali solo per la somministrazione. In secondo luogo resta da valutare l'effettiva efficacia delle norme nei confronti di un'attività, quella di vendita, come ad esempio nei minimarket presenti nei centri storici, che si realizza molto rapidamente e quindi risulta di difficile repressione, a meno che non venga sanzionata anche la semplice messa a disposizione delle bevande sugli scaffali di vendita oltre l’orario, come proposto da Fipe".
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